
- Lavori su Fune
- Soccorso
- Formazione
Svolge Attività su fune rispettando le normative di sicurezza D.Lgt 81/08 e DPR 177/11;
- lavori su fune Modulo A;
- lavori su Fune Modulo B;
- preposto per la Sicurezza dei Lavori su fune;
- tecniche di Tree Climbing;
- RSPP;
- RLS;
- addetto Antincendio;
- addetto Primo Soccorso;
- addetto alle Lavorazioni in Spazi Confinati;
- installatore Linee Vita;
- soccorritore Industriale;
- corso DPI III categoria;
- revisione DPI.

- Protezione Civile
- Safety
- Sicurezza Ambiente
- SAFETY in occasione di manifestazioni pubbliche e quanto prescritto dalla Direttiva N. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 rispettivamente al paragrafo 8 punto 1 ultimo comma (ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia).
Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.
Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, secondo le previsioni dell’art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi. Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.
Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documentazione prodotta dall’organizzatore e qualora ne constatino l’effettiva esigenza, sottoporre l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco. In tal caso, nell’ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall’organizzatore, ove ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza.
Nel linguaggio comune, spesso, i termini Safety e Security, si sovrappongono fino a essere considerati quasi come sinonimi. In realtà, tra le due fattispecie, esiste una sottile quanto importantissima differenza.
La security è l’insieme delle misure adottate per Prevenire atti intenzionali e per proteggere la proprietà e le persone dalle conseguenze di tali atti: è il caso di furti o aggressioni.
La safety, invece, è l’insieme delle misure adottate di Sicurezza per proteggere la proprietà e le persone da eventuali malattie, incidenti e disastri naturali.
La differenza tra Safety e Security è rintracciabile, quindi, in riferimento alla responsabilità individuale che sta all’origine dell’atto e che impone misure cautelari o protettive. Non appena c’è un’intenzione malevola, una reale intenzione di nuocere, il rischio e l’eventuale danno ricadono nella sfera della Security.
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Servizio Regionale Calabria
Stazione Pollino